Consiglio di Disciplina

Consiglio di Disciplina

Consiglio di Disciplina in carica per il quadriennio 2018-2022

Informazioni Generali

Il Consiglio di Disciplina Territoriale è l’organo al quale sono stati demandati i “compiti di valutazione preliminare, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti”. Il sistema disciplinare, da sempre competenza esclusiva del Consiglio Direttivo del Collegio, come previsto nel R.D. 11 febbraio 1929 n.274 e nel D.lgs Lgt 23 novembre 1944 n.382, è stato ora affidato a un nuovo organismo. Tale novità, introdotta all’art. 8 del D.P.R. 137/2012, ha sancito il principio di separazione tra gli organi disciplinari e gli organi amministrativi degli Ordini e Collegi professionali. La scissione però non è stata totale, restano in capo al Consiglio del Collegio alcuni particolari procedimenti disciplinari.


Composizione

Il Consiglio di Disciplina si compone di un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri del corrispondente Consiglio del Collegio e resta in carica per il medesimo periodo del Consiglio del Collegio. La carica di consigliere del Collegio è incompatibile con la carica di consigliere del Consiglio di Disciplina. La designazione viene fatta sulla base di criteri e modalità stabiliti dal Consiglio Nazionale Geometri con regolamento approvato con delibera del 19 novembre 2012 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 23 del 15.12.2012. Tra i requisiti richiesti per la designazione si ricorda:

  • avere una anzianità di iscrizione almeno pari a 5 anni; non avere legami di parentela o affinità entro il 4° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel medesimo Consiglio del Collegio;
  • non avere legami derivanti dallo svolgimento in comune di un’attività professionale e/o imprenditoriale con altro professionista eletto nel medesimo Consiglio del Collegio;
  • non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione alla reclusione, per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo pari o superiore a 2 anni per un qualunque delitto non colposo; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
  • non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti la data di presentazione della candidatura a componente il Consiglio di Disciplina.
La nomina dei componenti di Consiglio di Disciplina spetta al Presidente del Tribunale, sulla base dell’elenco di candidati predisposto dal Consiglio del Collegio.


Articolazione interna

All'interno del Consiglio di Disciplina sono stati costituiti 3 collegi composti da 3 consiglieri, presieduti dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo, deputati ad istruire e decidere i procedimenti loro assegnati. Al Consiglio di disciplina spetta l’attività istruttoria, preliminare all’azione disciplinare; ai Collegi l’attività inquirente e giudicante in senso proprio. Detto in altri termini, una volta che il Consiglio individua la condotta deontologicamente scorretta, delibera il rinvio a giudizio e l’azione disciplinare fino al provvedimento finale è rimessa al collegio, previamente individuato dal Collegio.


Attività Disciplinare

Il Consiglio di disciplina è chiamato a garantire l’osservanza delle norme deontologiche della categoria e a salvaguardare, oltre che la qualità e la correttezza della prestazione professionale a tutela della committenza, anche la dignità e l’onorabilità della professione. Il Consiglio di Disciplina dovrà esaminare ogni tipo di esposto, segnalazione presentata nei confronti di un iscritto all’albo professionale che nell’esercizio dell’attività professionale abbia commesso una mancanza o un abuso o ancora abbia tenuto comportamenti pregiudizievole alla categoria seppure compiuti nello svolgimento di attività diverse dall’esercizio della professione. L’illecito disciplinare può ravvisarsi infatti non solo per condotte contrarie alla legge civile o penale, o condotte individuate nel codice deontologico, ma anche per tutte quelle fattispecie atipiche. Non si possono prevedere a priori tutti i comportamenti contrari ai doveri e alle regole etiche di un professionista. E’ il sentire di un dato momento storico a configurare una possibile ipotesi di illecito.

Segnalazioni/Esposti

La segnalazione/esposto di abusi e mancanze di un professionista iscritto a questo albo professionale deve pervenire da parte di chiunque vi abbia interesse tramite pec all’indirizzo consigliodidisciplina.sassari@geopec.it oppure recapitata tramite raccomandata A/R.